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Molluschi bivalvi vivi, Classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625;
  • Regolamento delegato (UE) 2019/624;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
  • Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010).

Descrizione sintetica delle attività
In Italia come in tutta la UE, i molluschi bivalvi vivi possono essere immessi sul mercato solo se provenienti da zone di produzione e di stabulazione autorizzate dalle Autorità Competenti. In Italia le A.C. Regionali e locali (Servizi Veterinari Regionali e delle AASSLL) autorizzano le zone di produzione/stabulazione a seguito di indagine sanitaria.
I molluschi bivalvi possono provenire da allevamenti oppure da banchi naturali gestiti da imprese e consorzi. Alle zonedi produzione classificate viene attribuita la classe sanitaria A, B o C, in base al rispetto dei parametri microbiologici fissati dalla normativa comunitaria. Le zone di stabulazione appartengono alla classe A.
Nelle zone di produzione di classe A è consentita la raccolta e l’utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi; nelle zone di produzione di tipo B  è consentita la raccolta e l’utilizzo per il consumo umano dei molluschi bivalvi soltanto dopo che gli stessi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione, dopo un periodo di stabulazione in acque idonee oppure previo trattamento termico in uno stabilimento autorizzato;nelle zone  di produzione di tipo C i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto previa stabulazione di lunga durata oppure trattamento termico in uno stabilimento autorizzato.



Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
L’autorità competente effettua l’indagine sanitaria al fine della classificazione che comprende:

  1. un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
  2. un esame dei quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico ecc.;
  3. la determinazione delle caratteristiche della circolazione di inquinanti in base all'andamento delle correnti, alla batimetria e al ciclo delle maree nella zona di produzione;
  4. un piano di campionamento di molluschi bivalvi vivi.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Prima di classificare una zona di produzione o di stabulazione, le autorità competenti effettuano un'indagine sanitaria per almeno 6 mesi.
La frequenza di controllo ufficiale viene stabilita dalla ACR e ACL sulla base della normativa e delle linee guida europee e delle Linee guida nazionali (Intesa 8 Luglio 2010).

Luogo e momento della indagine sanitaria
Zone individuate per la produzione o la stabulazione, campionamento nei punti individuati secondo la frequenza programmata.

 Metodi e tecniche
Campionamento per analisi delle acque e dei molluschi bivalvi vivi allevati, stabulati e raccolti. Raccolta, analisi e verifica dati relativi a tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza del prodotto.

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
I dati relativi all’attività di classificazione delle zone di produzione devono essere trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. In relazione alle zone di produzione classificate occorre indicare la classe sanitaria della zona di produzione per ogni specie allevata o raccolta (A, B, C), la superficie della zona di produzione e le coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione e punti di campionamento rappresentativi. I dati relativi alle aree classificate devono essere inseriti nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per i Molluschi Bivalvi e validati entro il primo trimestre di ogni anno.


Autorità competente centrale
Ministero della Salute - DGISAN - Ufficio 2
Ruolo: coordinamento ed indirizzo. Audit sulle AACC regionali

Autorità competenti regionali
Assessorati Regioni/Provincie autonome
Ruolo:

  • pianificazione
  • supervisione e verifica
  • redazione ed aggiornamento elenco zone classificate

Autorità competenti locali
Aziende Sanitarie Locali – Servizi Veterinari
Ruolo:

  • attuazione procedure pianificate
  • esecuzione indagine sanitaria sulle aree

Laboratori
Istituti zooprofilattici sperimentali
Ruolo: esecuzione degli esami di laboratorio

Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico (CRN)
Ruolo:

  • eseguire analisi di laboratorio
  • coordinare le attività dei laboratori nazionali
  • assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
  • organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
  • provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali

Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine (LNR)
Ruolo:

  • eseguire analisi di laboratorio
  • coordinare le attività dei laboratori nazionali
  • assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
  • organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
  • provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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